Entro il 30 gennaio di ogni anno le aziende agrituristiche, come le altre strutture ricettive, sono tenute a trasmettere al comune il conto della gestione dell’imposta di soggiorno relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale (modello 21 – Conto della gestione) approvato con D.P.R. 196/1996 e generalmente scaricabile dal sito del Comune.
In base alla sentenza n. 22 del 22 settembre 2016 della Corte dei Conti, le strutture ricettive vengono considerate agenti contabili per la riscossione e il versamento dell’imposta di soggiorno e, come tali, tenuti a trasmettere al Comune il report dell’attività svolta per conto dell’ente.
A tal proposito, dopo ripetute richieste di chiarimento in merito da parte di Coldiretti e Terranostra, si chiarisce il ruolo del gestore dell’attività ricettiva, che in nessun modo può essere assimilato a un sostituto di imposta e al quale, quindi, non può essere imputata alcuna responsabilità aggiuntiva e solidale, in caso di omesso versamento dell’imposta da parte del cliente. Quest’ultimo, opportunamente informato dal gestore dell’esistenza dell’imposta di soggiorno, istituita con apposita deliberazione del Consiglio Comunale in attuazione a una precisa disposizione di legge nazionale (D. Lgs. 23/2011), nel caso di rifiuto alla corresponsione dell’imposta, è l’unico soggetto passivo.
Il gestore è tenuto a fornire al comune i dati del cliente che omette di effettuare il pagamento, sarà poi compito degli uffici comunali emettere i relativi atti, nei confronti del soggetto passivo (ospite), per il recupero dell’imposta non versata con l’applicazione delle sanzioni e degli interessi, come previsto dalla norma.
Le imprese agrituristiche, alle quali è stato richiesto con apposita comunicazione municipale, sono tenute a trasmettere il modello 21 – Conto della gestione opportunamente compilato entro il 30 gennaio 2017 con le modalità indicate (consegna a mano, lettera raccomandata, invio con posta certificata).