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23 Luglio 2014
Combustione in loco del materiale derivante da sfalci, potature e ripuliture: ora si può!

Una semplificazione utilissima e attesa da tempo anche dagli agricoltori aretini, ma anche il riconoscimento pieno del ruolo e della specificità del lavoro nei campi: la combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture è ora consentita dalla legge. Non si applicheranno più le sanzioni legate alla gestione dei rifiuti quando si brucia in campo materiale agricolo e forestale.
“Fino ad oggi  - spiega Tulio Marcelli, presidente di Coldiretti Arezzo - le norme vietavano questa pratica, che invece è fondamentale sia in campo agricolo, sia ambientale”. Ora, come prevedono le nuove disposizioni, “appare urgente e decisivo – insiste  Marcelli - che i Comuni elaborino rapidamente le ordinanze necessarie ad applicare a livello locale le corrette modalità di gestione di questa attività come prevede la nuova legge: per questo, come Coldiretti Arezzo, abbiamo inviato a tutti i sindaci della provincia aretina una lettera che riassume brevemente il dettato della legge e che invita i Comuni ad approvare prima possibile l’opportuna delibera”.
La legge dice che la combustione è infatti consentita “in piccoli cumuli, in quantità giornaliere non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree”, ma i periodi e gli orari devono essere individuati “con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio”. Fino ad ora le aziende agricole che avessero praticato questo tipo di combustione rischiavano pesanti multe, rendendo ancora più difficile il mantenimento delle coltivazioni. “Ora, invece – conclude Marcelli - sarà possibile lavorare con minori restrizioni in terreni ad alto livello qualitativo e di grande valore ambientale come i magnifici uliveti e vigneti del territorio aretino”.
Da segnalare comunque che, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
pacchetto di misure del Ministero dell'Agricoltura, detto “Campo libero”, a favore del settore primario (articolo 14, comma 8, lettera b, del decreto legge 24 giugno 2014, n.91).

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