DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020
“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO
Cassa integrazione in deroga
Si informa che in considerazione della sospensione delle attività lavorative in conseguenza dell’emergenza COVID-19, ai datori di lavoro, anche del settore agricolo e della pesca, che non accedono ad altri ammortizzatori sociali, è riconosciuta la possibilità di usufruire della Cassa integrazione salariale in deroga per i propri lavoratori dipendenti, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
Per i lavoratori del settore agricolo, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga per le ore di riduzione o sospensione delle attività vale ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
Il trattamento di Cassa integrazione in deroga è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limi-tatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.
Per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti è necessario un previo accordo (anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
I trattamenti di cui all’articolo in esame sono concessi con provvedimento delle Regioni e delle Pro-vince autonome interessate da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione.
Equiparazione periodo quarantena al periodo malattia
Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, per aver avuto contatti con casi confermati di coronavirus o per aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico viene equiparato ai periodi di malattia.
In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri relativi ai periodi di quarantena in parola sono posti a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l’anno 2020.
Indennità lavoratori autonomi
Ai lavoratori autonomi iscritti nelle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria – e, quindi, anche agli imprenditori agricoli iscritti nella gestione previdenziale agricola – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria viene riconosciuta una indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che l’INPS eroga previa domanda dell’interessato e, comunque, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro.
Indennità operai agricoli
Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa di 396 milioni di euro per il 2020.
Proroga indennità disoccupazione agricola
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure ad essi equiparate il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione agri-cola relative al 2019 è prorogato al 1° giugno 2020 (rispetto al termine ordinario del 31 marzo), solo per le domande non già presentate in competenza 2019.
Sospensione termini di decadenza e prescrizione INPS - INAIL
Sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.
Contributi per la sicurezza delle imprese
Al fine di sostenere la continuità in sicurezza dei processi produttivi delle imprese, è disposto il tra-sferimento da parte dell’INAIL ad Invitalia, entro il 30 aprile 2020, di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.
Semplificazioni in materia di patronati
In deroga alla vigente normativa, i patronati, fino alla cessazione dello stato di emergenza, possono acquisire telematicamente il mandato di patrocinio e possono definire modalità a distanza di svolgi-mento delle prestazioni del servizio.
E’ prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto di esercizio 2019 ed i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i dati riassuntivi e statistici dell’attività assistenziale svolta nell’anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia ed all’estero.
Sospensione termini richieste prestazioni erogate dall’INAIL
Sospensione, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di accesso alle prestazioni erogate all’INAIL nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite.
Le prestazioni INAIL si applicano, anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.
Le pratiche possono essere già presentate contattando il Patronato Epaca epaca.ar@coldiretti.it WhatsApp 0575399507.
Fondo per il reddito di ultima istanza
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in con-seguenza della emergenza in parola hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, con dotazione di 300 milioni di euro per il 2020, per il riconoscimento ai medesimi soggetti di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO
Interventi Fondo di Garanzia PMI
Al fine di rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito delle imprese agricole e della pesca sono assegnati ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2020 per favorire la concessione di garanzia fideiussoria (a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche ed intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario) con le modalità riportate nell’articolo in commento che si applicano per nove mesi dall’entrata in vigore del decreto-legge.
Al fine del complessivo esame delle condizioni di applicazione della norma si rinvia ad una lettura della stessa.
Ampliamento dei soggetti beneficiari Fondo “mutui prima casa”
Per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, l’applicazione del Fondo “mutui prima casa”, istituito dall’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (è estesa, in deroga alla vigente disciplina, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver regi-strato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato superiore al 33 % del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
Misure di sostegno finanziario alle imprese
Per le società che determinano il reddito secondo le regole del reddito d’impresa (costi-ricavi) che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto), è introdotta la possibilità di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- perdite fiscali non ancora utilizzate alla data della cessione;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (ACE) di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
I componenti devono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 % del valore nominale dei crediti ceduti e questi ultimi possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte antici-pate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione:
- non sono produttivi di interessi;
- possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del d.P.R n. 602 del 1973, ovvero possono essere chiesti a rimborso;
- vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di im-presa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
I componenti trasformati in credito d’imposta ai sensi dell’articolo in esame non possono essere por-tati in deduzione né fruiti ulteriormente tramite credito d’imposta.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto (ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 180 del 2015) ovvero lo stato di insolvenza (ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto n. 267 del 1942, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019).
Sostegno finanziario alle piccole e medie imprese
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali ed il mantenimento dei rapporti creditizi con il sistema bancario, in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Com-missione UE n. 2003/361/CE, aventi sede in Italia, danneggiate dall’epidemia di COVID-19 e che abbiano, alla data di pubblicazione del decreto-legge, esposizioni debitorie non qualificate come de-teriorate, è disposta:
- l’irrevocabilità fino al 30 settembre 2020 per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020;
- proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali senza alcuna formalità e alle medesime condizioni;
- sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima di tale data. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere sol-tanto i rimborsi in conto capitale.
Per accedere alle misure di sostegno finanziario sopra elencate l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia in parola.
Sostegno alla liquidità delle imprese
E’ riconosciuta la garanzia dello Stato per le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanzia-menti alle imprese che hanno subito una perdita di fatturato a causa dell’emergenza in parola, operanti in settori che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garan-zia per le piccole e medie imprese.
MISURE FISCALI
Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per la quella non utilizzata non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
Per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020, i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni leasing in scadenza prima del 30.09.2020 e sospeso sino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate è dilazionato secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
La comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.
Rimessione in termini versamenti pubblica amministrazione
La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.
Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
La sospensione dal 2 marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973), degli adempimenti e dei versamenti dei con-tributi previdenziali - assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria – già disposta dall’ar-ticolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 in favore delle imprese turistico- ricettive, dei tour operator e delle agenzie di viaggio e turismo – ad ulteriori categorie di soggetti, tra cui coloro che gestiscono “attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub”.
In favore dei soggetti in parola è disposta, inoltre, la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Per tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi alle ritenute alla fonte (art. 23 e 24 del d.P.R. n. 600 del 1973), alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Per i soggetti per cui l’articolo in esame prevede la sospensione dei versamenti, compresi quelli che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni ricadenti nelle prime “zone rosse” (individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020), i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Bonus dipendenti
In favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente non superiore a 40.000 euro e che, nel mese di marzo 2020, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro, è riconosciuto un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede ordinaria. Il premio non concorre alla formazione del reddito ed è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.
I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute e fino ad un massimo di 20.000 euro per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, secondo modalità da definire con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’importo massimo destinato a tale misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Credito d’imposta per botteghe e negozi
Si prevede un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa escluse quelle che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità (allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020).
Sospensione termini versamenti agenti della riscossione
Sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti in sca-denza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. La sospensione si applica anche con riferimento agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie della Comunità europea e della connessa IVA all’importazione (cfr. articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16), alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 (che, nell’ambito della riforma della riscossione dei tributi degli Enti locali, ha previsto, per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, il ricorso all’istituto dell’accertamento esecutivo sia per le entrate tributarie che per quelle patrimo-niali, sul modello di quanto già accadeva per le entrate erariali).
Sono, altresì, differiti al 31 maggio 2020 ulteriori termini relativi a precedenti interventi normativi finalizzati a favorire la definizione agevolata di carichi affidati all’agente della riscossione nonché il cosiddetto “saldo e stralcio” per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
ULTERIORI MISURE
Misure per l’internazionalizzazione
E’ istituito nello stato di previsione del Ministero per gli affari esteri il “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni per l’anno 2020, volto alla realizzazione, tra l’altro, di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri set-tori colpiti dall’emergenza.
Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Si modifica l’articolo 10-ter del decreto- legge n. 27 del 2019 così da autorizzare la corresponsione entro il 31 luglio del 70 % degli anticipi sulle somme oggetto di domanda nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC).
Al fine di far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall’emergenza Covid-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, viene istituito un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla copertura totale degli interessi passivi su finanzia-menti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle predette imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca.
Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Incremento dotazione contratti di sviluppo
E’ autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2020 per i Contratti di sviluppo, di cui all’ar-ticolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Le risorse finanziarie così individuate sono destinate a copertura dei fabbisogni derivanti dalle istanze già presentate e vanno ad aggiungersi al rifinanziamento già disposto ad opera della legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019), che ha destinato risorse per 100 milioni di euro per il 2020.
Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Con riferimento ai “contratti di soggiorno”, per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati per contenere l’emergenza epide-miologica, si prevede che coloro che non abbiano potuto usufruire del servizio di soggiorno a causa delle limitazioni agli spostamenti abbiano diritto al rimborso dell’eventuale corrispettivo versato ov-vero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Sospensione termini amministrativi e effetti atti amministrativi in scadenza
Sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi in corso di svolgi-mento alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente a tale data.
Tutti gli atti amministrativi autorizzatori o concessori in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 restano validi sino alla data del 15 giugno 2020.
Restano esclusi dai predetti periodi di sospensione o di proroga gli eventuali termini stabiliti da spe-cifiche disposizioni del decreto-legge in commento o dai precedenti decreti-legge emanati in ragione dell’epidemia da COVID-19.
Ulteriori misure per il settore agricolo
Le prestazioni svolte in ambito agricolo da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato entro il sesto grado di parentela o affinità. Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame tale previsione era riferita soltanto al quarto grado di parentela o affinità.
Rinvio di scadenze e adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
La norma proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di alcuni adempimenti in materia di rifiuti.
Ad esempio, per quanto di interesse, vengono prorogati i termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali.
Proroga dei termini nel settore assicurativo
Fino al 31 luglio 2020 si proroga di ulteriori quindici giorni il termine di cui all’articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore fino all’effetto della nuova polizza (che ri-mane, pertanto, operante per 30 giorni complessivi, considerato che la normativa vigente mantiene la garanzia operativa per quindici giorni dalla scadenza del contratto assicurativo).
PROROGHE
PAC 2020
La Commissione europea ha confermato la richiesta pervenuta dalle autorità italiane di prorogare di un mese il periodo di presentazione della domanda PAC. Una richiesta motivata dall’emergenza Coronavirus che sta causando gravissime difficoltà su tutto il territorio nazionale. La scadenza del 15 maggio sarà quindi prorogata al 15 giugno, in modo da poter dare agricoltori una maggiore flessibilità nel compilare i propri fascicoli durante questo periodo difficile e senza precedenti.
- IAP Imprenditori Agricoli Professionali:
- Viste le circostanze eccezionali, la Regione Toscana ha comunicato che tutti gli IAP
PROVVISORI con scadenza dal 01/02/2020 al 30/06/2020 non finalizzati a definitivo, sono prorogati d’ufficio sino al 01/07/2020.
PSR INVESTIMENTI
A causa dell'emergenza COVID-19, la Giunta regionale ha prorogato al 30 Aprile 2020 ore 13, le scadenze dei bandi del Programma di sviluppo rurale attualmente aperti:
- Mis 6.1 - Pacchetto Giovani 2019
- Sottomisura 8.3_Danni da calamità naturali settore forestale
- Sottomisura 8.6_Sostegno agli investimenti filiera forestale
In preparazioni da parte della Giunta Regionale e del Ministero ci sono i decreti per il rinvio delle rendicontazione dei PSR, il posticipo delle misure del PSR Superfice, nuove domande autorizzazioni vigneti, OCM ristrutturazioni vigneti, OCM promozione vino.
VENDITA DIRETTA
Sintetizziamo le disposizioni di diretto interesse per le imprese agricole in vigore da oggi fino al 25 marzo p.v. per la gestione ed il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
In particolare:
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di prodotti alimentari individuate analiticamente nell’allegato 1 del Decreto in commento. Per quanto di specifico interesse, quindi, non sono sospese le attività svolte nell’ambito dei mercati di Campagna Amica, ma esclusivamente con riferimento alla vendita diretta di prodotti agricoli di natura alimentare. Si ritiene che non possa essere svolta, ad esempio, la vendita di prodotti no food ancorché civilisticamente possano essere considerati prodotti agricoli;
- a conferma di quanto sopra il DPCM in oggetto dispone che “sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari”;
- con riguardo alle imprese agricole esercenti attività agrituristica di ristorazione, la stessa può essere espletata soltanto tramite consegna dei pasti e delle bevande al domicilio del richiedente e ciò deve considerarsi consentito a prescindere dalla disciplina amministrativa in materia di agriturismo vigente nelle singole Regioni, ferma restando l’osservanza dei criteri di connessione tra attività agricola e agrituristica quanto alla preparazione e somministrazione di pasti e bevande (es. numero massimo pasti giornalieri; tipologia di prodotti extraziendali con cui eventualmente integrare quelli di produzione aziendale; ecc.).
- non sono previste restrizioni per le attività del “settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che forniscono beni e servizi.”
L’ attività si deve intendere di cura e sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso di carattere vegetale o animale e ferma restando la possibilità, come sopra precisato, di svolgere l'attività di vendita dei prodotti agricoli di natura alimentare. Il riferimento alla garanzia di svolgimento delle attività delle “filiere che ne forniscono beni e servizi" deve ritenersi finalizzato a consentire lo svolgimento delle attività agricole al fine di non pregiudicare le produzioni e, quindi, a far sì che i soggetti della filiera possano salvaguardare l’ordinario svolgimento del ciclo biologico dell’impresa agricola. In tal senso, quindi, deve considerarsi consentito lo spostamento degli imprenditori agricoli, oltre che il trasporto dei prodotti aziendali, per l’approvvigionamento di mezzi tecnici e scorte aziendali così come per le consegne di tali beni da parte dei fornitori. Altresì, ammesse devono ritenersi le prestazioni di servizi a favore delle imprese agricole (es. interventi veterinari; controlli di qualità dei prodotti; prestazioni tecniche agronomiche ed agromeccaniche; ritiro prodotti da parte digrossisti e industria agroalimentare; ecc.). Da più parti giungono segnalazioni in ordine a prospettate sanzioni a carico di imprenditori che si dirigono nelle sedi delle società del sistema servizi Coldiretti per l’espletamento di attività amministrative afferenti alla propria attività di impresa. Non essendo chiaro allo stato se la locuzione “filiere che forniscono beni e servizi” possa ricomprendere anche il sistema servizi in parola è opportuno che i soggetti interessati a raggiungere le predette sedi comprovino, attraverso l’utilizzo della prescritta autocertificazione, oltre alle esigenze lavorative anche situazioni di necessità consistenti, ad esempio, in adempimenti burocratici indifferibili;
- non è possibile l’accesso nei cosiddetti "garden" da parte del pubblico per l’acquisto dei prodotti florovivaistici ivi coltivati e/o dei connessi beni commerciali ivi posti in vendita. Inoltre, tenuto conto di quanto sopra detto circa l’interpretazione da dare alla previsione del DPCM in oggetto circa l’esercizio delle attività agricole, si deve ritenere non consentito, stante le limitazioni introdotte dal DPCM in esame alla mobilità, l’esercizio della fornitura di servizi quale attività agricola connessa all’attività di produzione florovivastica. Peraltro, tenuto conto di specifiche richieste di chiarimento pervenute in merito all'esecuzione da parte di imprese florovivastiche di lavori di manutenzione del verde, si ritiene che possano essere eseguite tali prestazioni in esecuzione di rapporti contrattuali intrapresi prima della entrata in vigore del DPCM in parola che comportino la necessità per l’imprenditore di effettuare spostamenti fuori azienda;
- si deve ritenere possibile l’esercizio dell’attività di vendita diretta di bevande prodotte dagli imprenditori agricoli, ivi compresi vino e birra, in quanto indubbiamente le bevande appartengano al più ampio novero di generi alimentari la cui vendita il DPCM in oggetto non vieta;
Vi informiamo che Campagna Amica Coldiretti ha attivato il servizio di consegna a domicilio di prodotti alimentari.
Di seguito i riferimenti delle aziende che effettuano il servizio
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Il Ghindaio Az. Agr. di Ferroni Giuseppe
Tel. 339 7951313
Tipologia prodotto: salumi
Zona di consegna: VALTIBERINA - AREZZO
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Pollice Verde Soc. Agr.
Tel. 339 1037954
Tipologia prodotto: ortofrutta
Zona di consegna: VALDICHIANA - AREZZO - CASENTINO - VALDARNO
-
L'Orto di Mary Poppins di Iannattone Luisa
Tel. 348 0452283
Tipologia prodotto: farina
Zona di consegna: AREZZO - CASENTINO -VALDARNO
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Melani Marco Soc. Agr.
Tel. 333 4789506
Tipologia prodotto: legumi, farine, salumi, pane, carne suina e uova
Zona di consegna: VALDARNO
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Le Fabbrie Az. Agr. di Mesina Salvatore e Mesina Gianfranco S.S
Tel. 338 6968067
Tipologia prodotto: Formaggio pecorino
Zona di consegna: AREZZO - VALDARNO
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Le Poggiole Soc. Agr. Semplice
Tel. 328 9043707
Tipologia prodotto: Miele, Polline fresco e secco, Aceto di miele, Propoli, Olio E.V.O.
Zona di consegna: AREZZO – VALDARNO
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Merelli Soc. Agr.
Tel. 340 760 8882
Tipologia prodotto: ortofrutta
Zona di consegna: AREZZO - VALDICHIANA - VALDARNO
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Casucci Soc. Agr.
Tel. 340 6313977 - 333 8772208
Tipologia prodotto: Carni fresche pollo coniglio maiale
Zona di consegna: AREZZO
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Belardini Az. Agr.
Tel. 347 3634229 - 347 6762369
Tipologia prodotto: Vino sfuso bag in box da 3-5-10 e 20 litri rosso e bianco
Zona di consegna: AREZZO
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Masini Mario Soc. Agr.
Tel. 320 6061135 - 349 7587581
Tipologia prodotto: Ortaggi e IV gamma
Zona di consegna: VALDARNO
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Casalecchio Soc. Agr. di Cipriani e Rubechi S.S.
Tel. 333 222 0029
Tipologia prodotto: Carne bovina IGP
Zona di consegna: AREZZO - CASENTINO
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Canvecchio Soc. Agr. Di Matteucci S.S.
Tel. 338 3023765
Tipologia prodotto: Formaggio raviggiolo ricotta ed uova
Zona di consegna: CASENTINO
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I Natali Soc Agricola di Lisi Eleonora
Tel. +333 837 0379
Tipologia prodotto: Olio e aceto
Zona di consegna: IN TUTTA LA PROVINCIA
I mercati di Campagna Amica aperti e attivi sono
- Mercoledì, Arezzo Piazza Giotto
- Giovedì, Sansepolcro Porta Tunisi
- Venerdì, Montevarchi Piazza Marchesi
- Venerdì, Arezzo Via Spallanzani