Si informa che a decorrere dal 1° luglio 2017 è stata resa strutturale, l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL -rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE
Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio devono presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.
DESTINATARI
Sono destinatari della indennità DIS-COLL:
- A) i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, compresi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni;
- B) gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio. Per tali soggetti però il diritto alla indennità riguarda esclusivamente gli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017.
PARTITA IVA.
I lavoratori di cui sopra, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
REQUISITI
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti:
- a) STATO DI DISOCCUPAZIONE: siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
- b) ACCREDITO CONTRIBUTIVO DI TRE MENSILITÀ: possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
DURATA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.
CONDIZIONALITÀ
L’erogazione della prestazione DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.
REGIME FISCALE
L’indennità di disoccupazione riconosciuta ai soggetti in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 in avanti è considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, è soggetta al regime della tassazione ordinaria.
Gli uffici Epaca Coldiretti Arezzo sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili, contatta il punto più vicino a te!